{"id":747,"date":"2017-08-08T10:22:29","date_gmt":"2017-08-08T08:22:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/?p=747"},"modified":"2017-08-08T10:22:29","modified_gmt":"2017-08-08T08:22:29","slug":"attestato-prestazione-energetica","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/attestato-prestazione-energetica\/","title":{"rendered":"Attestato di prestazione energetica (APE): cos&#8217;\u00e8 e quando richiederlo"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;<strong>attestato di prestazione energetica<\/strong>, noto anche come APE, \u00e8 un documento all&#8217;interno del quale sono riportate le caratteristiche energetiche di un appartamento, di un&#8217;abitazione o di un edificio: esso pu\u00f2 essere considerato come uno strumento di controllo che definisce le prestazioni energetiche &#8211; e, di conseguenza, i consumi relativi &#8211; attraverso una scala composta da lettere dell&#8217;alfabeto, da A a G in ordine decrescente di prestazioni. L&#8217;attestato di prestazione energetica deve essere rilasciato sia in caso di\u00a0<strong>compravendita<\/strong>\u00a0che in caso di\u00a0<strong>locazione<\/strong>di un immobile, secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici contenute nel D. M. del 26 giugno del 2015. Dal 2012, tra l&#8217;altro, gli\u00a0<strong>indici di prestazione energetica<\/strong>\u00a0devono essere inseriti negli annunci immobiliari, espressi in kwh per metro quadro all&#8217;anno.<\/p>\n<p>Richiedere un\u00a0<a title=\"Attestato di Prestazione Energetica\" href=\"http:\/\/www.certificazione-energetica.it\/certificazione-energetica-ape\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">attestato di prestazione energetica (APE)<\/a>\u00a0non \u00e8 complicato, dal momento che il servizio \u00e8 disponibile in qualsiasi parte d&#8217;Italia: ovviamente, \u00e8 opportuno non confonderlo con l&#8217;<strong>attestato di qualificazione energetica<\/strong>, che ha uno scopo differente. L&#8217;APE \u00e8 obbligatorio nel momento in cui si prende in affitto o si decide di comprare un immobile, ma \u00e8 utile anche per aumentare il valore economico di un edificio: \u00e8 chiaro, infatti, che un appartamento ad elevato risparmio energetico pu\u00f2 essere venduto a un prezzo molto pi\u00f9 alto rispetto a un appartamento a basso risparmio energetico, dal momento che garantir\u00e0 sempre dei consumi pi\u00f9 bassi e, quindi, delle<strong>\u00a0bollette meno costose<\/strong>.<\/p>\n<h2>Cosa bisogna sapere sugli attestati di prestazione energetica<\/h2>\n<p>Gli attestati di prestazione energetica devono essere redatti dai cosiddetti certificatori energetici, che sono dei soggetti accreditati: in pratica, si tratta di professionisti la cui formazione \u00e8 gestita, tramite leggi locali ad hoc, direttamente dalle\u00a0<strong>Regioni<\/strong>, che si occupano anche della loro supervisione e del loro accreditamento. Nel caso in cui una Regione non abbia ancora previsto una normativa specifica in questo ambito, a essere presa in considerazione \u00e8 la<strong>\u00a0legge nazionale<\/strong>, rappresentata dal d. lgs. n. 192 del 2005.<\/p>\n<p>I\u00a0<strong>certificatori energetici<\/strong>, di norma, non sono altro che tecnici abilitati alla progettazione di impianti ed edifici: in pratica, si tratta di geometri, ingegneri o architetti che effettuano un\u00a0<strong>sopralluogo<\/strong>\u00a0nell&#8217;immobile preso in considerazione per compiere un&#8217;analisi energetica, nell&#8217;ambito della quale vengono valutati i consumi, i tipi di impianti presenti, le caratteristiche delle murature, il riscaldamento degli ambienti, il raffrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda, le peculiarit\u00e0 degli infissi e la presenza eventuale di sistemi di produzione di energia rinnovabile.<\/p>\n<p>Una volta che il sopralluogo \u00e8 stato concluso, il compito di un certificatore energetico \u00e8 quello di redigere il documento relativo per poi provvedere al<strong>\u00a0rilascio della targa energetica<\/strong>, al cui interno sono comprese le caratteristiche dell&#8217;immobile; \u00e8 importante che l&#8217;attestato di prestazione energetica venga consegnato al locatario o al nuovo proprietario dell&#8217;appartamento e che, in generale, venga conservato sempre insieme con il\u00a0<strong>libretto della caldaia<\/strong>. Nel caso in cui un immobile venga venduto in assenza di questo attestato, il venditore pu\u00f2 essere\u00a0<strong>sanzionato<\/strong>\u00a0per un importo che va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 18.000 euro. Pi\u00f9 bassa \u00e8 la sanzione prevista nel caso degli affitti: in tal caso si va dai 1.000 ai 4.000 euro. Infine, se in un annuncio immobiliare non sono riportati i parametri energetici del caso, la sanzione amministrativa pu\u00f2 essere al massimo di 3.000 euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;attestato di prestazione energetica, noto anche come APE, \u00e8 un documento all&#8217;interno del quale sono riportate le caratteristiche energetiche di un appartamento, di un&#8217;abitazione o di un edificio: esso pu\u00f2 essere considerato come uno strumento di controllo che definisce le prestazioni energetiche &#8211; e, di conseguenza, i consumi relativi &#8211; attraverso una scala composta da [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":748,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[40],"tags":[],"aioseo_notices":[],"jetpack_featured_media_url":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/shutterstock_84037942.jpg","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/747"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=747"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/747\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":749,"href":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/747\/revisions\/749"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/748"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=747"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=747"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}