{"id":1887,"date":"2026-11-06T13:03:01","date_gmt":"2026-11-06T12:03:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/?p=1887"},"modified":"2026-11-06T13:03:01","modified_gmt":"2026-11-06T12:03:01","slug":"regole-per-gas-rinnovabile-e-idrogeno-arera-avvia-lattuazione-della-direttiva-ue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.energ-etico.com\/blog\/regole-per-gas-rinnovabile-e-idrogeno-arera-avvia-lattuazione-della-direttiva-ue\/","title":{"rendered":"Gas rinnovabile e idrogeno, ARERA avvia le nuove regole per reti e operatori"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;Autorit\u00e0 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha avviato l&#8217;attuazione delle nuove disposizioni italiane sui mercati del gas rinnovabile, del gas naturale e dell&#8217;idrogeno. Il primo intervento \u00e8 contenuto nella <strong>delibera 407\/2026\/R\/com, adottata il 3 novembre 2026 e pubblicata il 5 novembre<\/strong>, che introduce misure regolatorie urgenti in applicazione del decreto legislativo 136\/2026.<\/p>\n<p>Il provvedimento interviene soprattutto sull&#8217;organizzazione delle infrastrutture energetiche, sulla pianificazione delle reti, sulla certificazione dei gestori e sulla separazione contabile delle attivit\u00e0. Sono questioni decisive per definire le responsabilit\u00e0 degli operatori e predisporre un sistema regolatorio capace di accompagnare lo sviluppo dell&#8217;idrogeno.<\/p>\n<p>Le <strong>regole per gas rinnovabile e idrogeno<\/strong> entrano cos\u00ec in una nuova fase applicativa. Il quadro legislativo nazionale \u00e8 gi\u00e0 in vigore, mentre ARERA sta intervenendo sulle disposizioni di propria competenza. La deliberazione di novembre rappresenta un primo passaggio e non completa l&#8217;intera disciplina del settore.<\/p>\n<h2>Dal decreto legislativo 136\/2026 alle prime disposizioni ARERA<\/h2>\n<p>Il riferimento normativo \u00e8 il decreto legislativo 3 luglio 2026, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio ed entrato in vigore il 15 agosto 2026. Il testo recepisce nell&#8217;ordinamento italiano la direttiva europea 2024\/1788, approvata il 13 giugno 2024, dedicata alle norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell&#8217;idrogeno.<\/p>\n<p>La direttiva fa parte del pacchetto europeo sulla decarbonizzazione dei mercati del gas, che comprende anche il regolamento UE 2024\/1789. L&#8217;obiettivo \u00e8 aggiornare le regole del settore, favorire l&#8217;integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni e predisporre un mercato dell&#8217;idrogeno disciplinato da principi comuni.<\/p>\n<p>Il decreto italiano affronta diversi aspetti dell&#8217;organizzazione del mercato, dai diritti contrattuali dei clienti ai sistemi di misurazione, dalle condizioni per la gestione delle infrastrutture alle responsabilit\u00e0 degli operatori.<\/p>\n<p>L&#8217;attuazione richiede per\u00f2 ulteriori interventi regolatori. La legge stabilisce principi, competenze e obblighi generali; l&#8217;Autorit\u00e0 deve disciplinare gli aspetti tecnici e organizzativi che rientrano nelle proprie attribuzioni.<\/p>\n<p>La delibera 407\/2026\/R\/com risponde a questa esigenza e concentra il primo intervento su alcune materie considerate urgenti.<\/p>\n<h2>Pianificazione delle reti: perch\u00e9 gli scenari energetici diventano centrali<\/h2>\n<p>Uno dei principali ambiti interessati dalle nuove <strong>regole per gas rinnovabile e idrogeno<\/strong> riguarda la pianificazione delle infrastrutture.<\/p>\n<p>La crescita di nuove filiere energetiche richiede di valutare quali reti saranno necessarie, quali infrastrutture esistenti potranno essere adattate e quali investimenti risulteranno coerenti con l&#8217;evoluzione della domanda.<\/p>\n<p>Il problema \u00e8 particolarmente rilevante per l&#8217;idrogeno. A differenza del gas naturale, che dispone di un sistema infrastrutturale consolidato, il mercato dell&#8217;idrogeno deve ancora sviluppare una rete adeguata alle esigenze della produzione, del trasporto e degli utilizzatori finali.<\/p>\n<p>La normativa europea prevede che la pianificazione tenga conto delle previsioni di domanda e offerta, delle possibilit\u00e0 di riconversione delle infrastrutture e delle interazioni con il sistema elettrico.<\/p>\n<p><strong>Gli scenari energetici costituiscono quindi una base essenziale per valutare gli investimenti nelle reti.<\/strong> Devono permettere di distinguere le esigenze effettive del sistema dalle ipotesi di sviluppo che non trovano ancora un corrispondente nella domanda.<\/p>\n<p>ARERA aveva gi\u00e0 affrontato il tema con la deliberazione 392\/2024\/R\/com, dedicata agli scenari dei piani di sviluppo delle reti energetiche, e con la 170\/2025\/R\/gas, relativa alla pianificazione della rete di trasporto del gas naturale.<\/p>\n<p>Il nuovo intervento si colloca in questo percorso, ampliando l&#8217;attenzione regolatoria verso le infrastrutture dell&#8217;idrogeno e le competenze attribuite all&#8217;Autorit\u00e0 dal decreto legislativo 136\/2026.<\/p>\n<p>L&#8217;approvazione degli scenari non equivale, tuttavia, all&#8217;autorizzazione automatica di nuove opere. La realizzazione delle infrastrutture resta subordinata alle procedure e alle valutazioni previste dalla normativa applicabile.<\/p>\n<h2>Certificazione dei gestori e separazione delle attivit\u00e0<\/h2>\n<p>La disciplina europea attribuisce particolare rilievo all&#8217;indipendenza di chi gestisce le reti rispetto alle attivit\u00e0 commerciali di produzione e vendita dell&#8217;energia.<\/p>\n<p>Il principio \u00e8 gi\u00e0 conosciuto nel settore del gas naturale e dell&#8217;elettricit\u00e0, dove la separazione delle attivit\u00e0, indicata con il termine tecnico <em>unbundling<\/em>, serve a limitare i conflitti di interesse e a garantire condizioni di accesso non discriminatorie alle infrastrutture.<\/p>\n<p>La stessa esigenza si presenta nel mercato dell&#8217;idrogeno.<\/p>\n<p>Un operatore che controlla una rete di trasporto potrebbe avere rapporti societari con imprese attive nella produzione o nella commercializzazione. Senza adeguate garanzie, questa situazione potrebbe compromettere la parit\u00e0 di trattamento tra i soggetti che chiedono di utilizzare l&#8217;infrastruttura.<\/p>\n<p>Il decreto legislativo 136\/2026 attribuisce ad ARERA nuove competenze anche sulla <strong>certificazione dei gestori delle reti dell&#8217;idrogeno<\/strong>.<\/p>\n<p>La certificazione \u00e8 uno degli strumenti attraverso i quali si verifica il rispetto dei requisiti previsti per lo svolgimento delle attivit\u00e0 regolamentate.<\/p>\n<p>La direttiva europea contempla differenti modelli di separazione, con condizioni e possibilit\u00e0 di deroga disciplinate dalla normativa. Non sarebbe quindi corretto interpretare le nuove disposizioni come un obbligo generalizzato per tutte le imprese energetiche di separare immediatamente ogni attivit\u00e0 attraverso societ\u00e0 indipendenti.<\/p>\n<p>Le regole applicabili dipendono dalla tipologia di infrastruttura, dalla funzione svolta dal gestore e dal modello organizzativo ammesso.<\/p>\n<p>La delibera di novembre affronta questi aspetti nella fase iniziale dell&#8217;attuazione nazionale, senza rappresentare un provvedimento di certificazione generalizzata degli operatori.<\/p>\n<h2>Contabilit\u00e0 separata e trasparenza dei costi infrastrutturali<\/h2>\n<p>Tra gli aspetti richiamati da ARERA compare anche la separazione contabile delle attivit\u00e0.<\/p>\n<p>La questione assume una particolare importanza quando un gruppo industriale opera contemporaneamente nella gestione di infrastrutture elettriche, del gas naturale e dell&#8217;idrogeno.<\/p>\n<p>Una contabilit\u00e0 adeguatamente distinta permette di individuare costi, ricavi e investimenti riconducibili alle diverse attivit\u00e0. Si tratta di informazioni necessarie per la vigilanza regolatoria e per la verifica delle condizioni economiche applicate ai servizi infrastrutturali.<\/p>\n<p>Le nuove <strong>regole per gas rinnovabile e idrogeno<\/strong> devono infatti consentire di sviluppare il settore senza compromettere la trasparenza dei costi sostenuti dagli operatori.<\/p>\n<p>La separazione contabile contribuisce anche a evitare che costi attribuibili a un&#8217;attivit\u00e0 siano impropriamente trasferiti su un&#8217;altra, alterando la rappresentazione economica dei servizi.<\/p>\n<p>Questo principio non implica necessariamente che ogni infrastruttura debba essere gestita da un&#8217;impresa completamente distinta dal punto di vista proprietario. La normativa europea distingue tra separazione societaria, organizzativa e contabile, prevedendo requisiti diversi a seconda delle attivit\u00e0 interessate.<\/p>\n<p>Per comprendere gli effetti concreti sugli operatori occorre quindi considerare le disposizioni applicabili e gli ulteriori interventi attuativi, senza dedurre dalla sola deliberazione l&#8217;introduzione di nuovi oneri tariffari generalizzati.<\/p>\n<h2>Gas rinnovabile e idrogeno: due mercati con esigenze differenti<\/h2>\n<p>Il quadro normativo comprende combustibili e infrastrutture che presentano caratteristiche diverse.<\/p>\n<p>Nel settore del gas rinnovabile rientra, tra gli altri, il biometano, ottenuto attraverso processi di produzione e trattamento che consentono, quando sono rispettati i requisiti tecnici, l&#8217;immissione nelle reti del gas naturale.<\/p>\n<p>Per questa filiera assumono particolare rilevanza le condizioni di connessione degli impianti, la capacit\u00e0 disponibile nelle infrastrutture e la gestione dei flussi.<\/p>\n<p>L&#8217;idrogeno destinato al trasporto mediante reti dedicate presenta invece esigenze specifiche, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo dell&#8217;organizzazione del mercato.<\/p>\n<p>La direttiva 2024\/1788 introduce una disciplina per le infrastrutture dedicate all&#8217;idrogeno, affrontando la gestione delle reti, l&#8217;accesso ai servizi e la pianificazione degli investimenti.<\/p>\n<p>Le <strong>regole per gas rinnovabile e idrogeno<\/strong> devono quindi essere lette considerando le differenze tra le filiere. L&#8217;inclusione dei due settori nello stesso quadro normativo europeo non comporta l&#8217;applicazione di condizioni identiche a tutte le infrastrutture.<\/p>\n<p>La distinzione riguarda anche l&#8217;origine dei combustibili. Il gas rinnovabile e l&#8217;idrogeno prodotto da fonti rinnovabili non coincidono automaticamente con tutti i gas e combustibili classificati a basse emissioni di carbonio. Le relative qualificazioni dipendono dai criteri normativi e dai sistemi di certificazione applicabili.<\/p>\n<h2>Quali disposizioni sono operative e quali restano da sviluppare<\/h2>\n<p>Al 6 novembre 2026, il decreto legislativo 136\/2026 \u00e8 gi\u00e0 entrato in vigore e la deliberazione 407\/2026\/R\/com risulta pubblicata da ARERA.<\/p>\n<p>Occorre per\u00f2 distinguere tre livelli: le disposizioni legislative vigenti, le prime misure regolatorie adottate dall&#8217;Autorit\u00e0 e le ulteriori discipline necessarie per completare il funzionamento dei nuovi mercati.<\/p>\n<p>La scheda ufficiale del provvedimento ARERA individua quattro ambiti principali di intervento: <strong>pianificazione infrastrutturale, approvazione degli scenari, certificazione dei gestori e separazione contabile<\/strong>.<\/p>\n<p>Questi sono i settori sui quali si concentra l&#8217;avvio dell&#8217;attuazione.<\/p>\n<p>Il quadro complessivo comprende anche altri aspetti, tra cui le condizioni di accesso alle infrastrutture, la regolazione economica dei servizi, la tutela dei clienti e i sistemi di misurazione. Tali materie sono affrontate dalla legislazione europea e nazionale, ma non possono essere considerate integralmente disciplinate dalla sola delibera 407\/2026\/R\/com.<\/p>\n<p>In particolare, il provvedimento non costituisce l&#8217;annuncio di un nuovo programma di incentivi per la produzione di idrogeno o biometano, n\u00e9 determina automaticamente nuovi contributi economici per le imprese.<\/p>\n<p>Non introduce neppure, sulla base dei contenuti pubblicati nella relativa scheda istituzionale, un obbligo generalizzato per le utenze domestiche di modificare impianti, contratti o sistemi di alimentazione.<\/p>\n<p>Anche l&#8217;eventuale riconversione delle infrastrutture del gas naturale per il trasporto di idrogeno richiede valutazioni tecniche, economiche e autorizzative specifiche.<\/p>\n<h2>Gli effetti per imprese energetiche e investitori<\/h2>\n<p>L&#8217;avvio della regolazione interessa soprattutto le imprese coinvolte nella gestione delle reti, nella progettazione delle infrastrutture e nello sviluppo delle filiere del gas rinnovabile e dell&#8217;idrogeno.<\/p>\n<p>Per gli operatori infrastrutturali, la definizione delle responsabilit\u00e0 regolatorie \u00e8 un elemento essenziale nella programmazione degli investimenti. Le decisioni relative a una nuova rete o alla riconversione di un&#8217;infrastruttura esistente dipendono anche dalle condizioni di esercizio, dalle regole di accesso e dalla possibilit\u00e0 di recuperare i costi attraverso i meccanismi consentiti.<\/p>\n<p>Le imprese interessate alla produzione e all&#8217;utilizzo dell&#8217;idrogeno devono invece valutare la disponibilit\u00e0 futura delle infrastrutture e la coerenza dei propri progetti con gli scenari energetici adottati.<\/p>\n<p>La normativa europea punta a evitare che lo sviluppo del settore proceda attraverso investimenti scollegati dalle effettive prospettive di utilizzo.<\/p>\n<p>In questa prospettiva, il coordinamento tra pianificazione del gas naturale, dell&#8217;idrogeno e dell&#8217;elettricit\u00e0 assume un peso crescente. La produzione di idrogeno mediante elettrolisi, per esempio, pu\u00f2 richiedere infrastrutture elettriche adeguate oltre ai sistemi necessari per il trasporto del combustibile prodotto.<\/p>\n<p>La delibera ARERA interviene in una fase nella quale queste esigenze devono essere tradotte in procedure regolatorie coerenti.<\/p>\n<p>Le <strong>regole per gas rinnovabile e idrogeno<\/strong> avranno quindi effetti progressivi, differenti a seconda delle attivit\u00e0 esercitate e delle disposizioni attuative applicabili.<\/p>\n<p>Il passaggio successivo sar\u00e0 verificare come le nuove competenze dell&#8217;Autorit\u00e0 verranno esercitate nei singoli procedimenti, soprattutto nell&#8217;approvazione degli scenari infrastrutturali e nella certificazione dei gestori. Da tali decisioni dipender\u00e0 una parte importante delle condizioni operative con cui potranno svilupparsi le reti italiane dedicate all&#8217;idrogeno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Autorit\u00e0 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha avviato l&#8217;attuazione delle nuove disposizioni italiane sui mercati del gas rinnovabile, del gas naturale e dell&#8217;idrogeno. Il primo intervento \u00e8 contenuto nella delibera 407\/2026\/R\/com, adottata il 3 novembre 2026 e pubblicata il 5 novembre, che introduce misure regolatorie urgenti in applicazione del decreto legislativo 136\/2026. 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