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Dal 3 giugno 2026 sono entrate in vigore in Lombardia le nuove disposizioni regionali sull’efficienza energetica degli edifici. Il decreto n. 6437 del 15 maggio 2026 aggiorna il quadro tecnico e normativo utilizzato da progettisti, certificatori e operatori del settore immobiliare, introducendo modifiche ai requisiti prestazionali, alle metodologie di calcolo e agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.
Il provvedimento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 27 maggio 2026, sostituisce le precedenti disposizioni contenute nel decreto n. 18546 del 18 dicembre 2019. Le modifiche interessano soprattutto le nuove costruzioni e gli interventi edilizi, mentre non introducono un obbligo generalizzato di riqualificazione immediata per tutti gli immobili esistenti.
L’aggiornamento coinvolge anche il sistema CENED – Certificazione Energetica degli Edifici, attraverso il quale la Lombardia gestisce la certificazione energetica, l’accreditamento dei professionisti e la registrazione degli Attestati di Prestazione Energetica.
La principale novità riguarda l’adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni nazionali più recenti, accompagnato da requisiti specifici per il territorio lombardo.
Il decreto 6437/2026 e il rapporto con le nuove norme nazionali
La revisione approvata dalla Regione Lombardia deriva dall’entrata in vigore di diversi provvedimenti che incidono sulle prestazioni energetiche degli edifici.
Il primo riferimento è il decreto ministeriale del 28 ottobre 2025, che aggiorna le metodologie di calcolo e i requisiti minimi precedentemente disciplinati dal decreto del 26 giugno 2015.
A questo si aggiunge il decreto legislativo 199/2021, modificato anche dal decreto legislativo 5/2026, relativo alla promozione dell’energia proveniente da fonti rinnovabili e all’attuazione delle disposizioni europee in materia.
La componente specificamente lombarda deriva dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6153 dell’11 maggio 2026, adottata in attuazione della legge regionale 11/2025, conosciuta come Legge per il clima.
La deliberazione interviene sugli obblighi di copertura dei fabbisogni energetici mediante fonti rinnovabili, prevedendo in determinate circostanze valori superiori a quelli fissati dalla normativa nazionale.
Il decreto 6437 riunisce queste disposizioni in un quadro tecnico coordinato. L’aggiornamento riguarda il documento principale sull’efficienza energetica e diversi allegati, tra cui quello dedicato alle definizioni, quello sull’edificio di riferimento, il modello dell’Attestato di Prestazione Energetica e la metodologia di calcolo.
Per professionisti e imprese, la conseguenza è la necessità di verificare i progetti sulla base delle prescrizioni applicabili alla specifica tipologia di intervento, considerando anche la data di presentazione del titolo edilizio.
Nuove metodologie di calcolo e requisiti minimi degli edifici
La prestazione energetica di un edificio viene determinata attraverso procedure tecniche che considerano il fabbisogno necessario a garantire condizioni convenzionali di utilizzo.
Il calcolo comprende l’energia richiesta per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione e la produzione di acqua calda sanitaria. Negli edifici non residenziali vengono considerati anche ulteriori servizi, come l’illuminazione e, nei casi previsti, ascensori e scale mobili.
La disciplina lombarda aggiornata richiama la metodologia contenuta nell’Allegato H, mentre l’Allegato B definisce le caratteristiche dell’edificio di riferimento e i parametri necessari alle verifiche.
L’edificio di riferimento è un modello convenzionale con il quale vengono confrontate le prestazioni del fabbricato progettato. Attraverso questo confronto si verifica il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
Le verifiche riguardano, tra gli altri elementi, l’isolamento termico dell’involucro, le caratteristiche delle superfici disperdenti, il comportamento estivo dell’edificio e l’efficienza degli impianti.
Il rispetto dei requisiti non dipende quindi esclusivamente dallo spessore dell’isolamento o dalla tecnologia utilizzata per il riscaldamento. Occorre valutare il comportamento energetico complessivo dell’edificio, secondo i parametri richiesti per l’intervento.
La documentazione tecnica assume particolare importanza perché deve dimostrare la conformità delle soluzioni progettuali prima dell’esecuzione dei lavori, nei casi in cui la relazione energetica è obbligatoria.
Fonti rinnovabili: le percentuali previste e la scadenza del 2027
Tra gli aspetti più rilevanti delle nuove disposizioni rientra l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici.
La normativa distingue gli obblighi di copertura del fabbisogno termico da quelli relativi alla potenza elettrica installata. Sono due verifiche differenti, che devono essere considerate separatamente nella progettazione.
Per gli edifici di nuova costruzione, il decreto prevede nel 2026 una copertura mediante fonti rinnovabili pari al 60% del fabbisogno di energia primaria destinato alla produzione di acqua calda sanitaria.
La stessa percentuale riguarda la somma dei fabbisogni per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
Dal 1° gennaio 2027 queste due percentuali salgono al 65% per le nuove costruzioni, secondo quanto stabilito dalla disciplina regionale.
La distinzione tra le date è essenziale: l’entrata in vigore generale del decreto è avvenuta il 3 giugno 2026, ma alcune prescrizioni più restrittive sono state espressamente differite al 2027.
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello rimangono invece previsti obblighi di copertura del 50% per l’acqua calda sanitaria e del 50% per la somma dei tre servizi energetici considerati.
La disciplina contempla inoltre, per gli edifici pubblici, maggiorazioni specifiche degli obblighi relativi alle fonti rinnovabili.
Per l’energia elettrica, la potenza degli impianti da fonti rinnovabili da installare viene determinata attraverso una formula che considera la superficie in pianta dell’edificio. Il coefficiente previsto è pari a 0,05 kW per metro quadrato nelle nuove costruzioni e a 0,025 kW per metro quadrato nelle ristrutturazioni importanti di primo livello.
Dal 2027 sono inoltre previsti coefficienti specifici più elevati per determinate categorie di immobili, tra cui grandi strutture di vendita, piattaforme logistiche e centri dati.
Il rispetto degli obblighi deve essere valutato considerando anche la fattibilità tecnica, economica e funzionale e le particolari disposizioni previste per le singole categorie di intervento.
Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni: perché gli obblighi sono diversi
Il decreto distingue le nuove costruzioni dalle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e dagli interventi di riqualificazione energetica.
La classificazione non dipende semplicemente dal valore economico dei lavori o dalla denominazione utilizzata nella pratica edilizia.
Nelle ristrutturazioni importanti di primo livello, gli interventi interessano oltre il 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
In questi casi le verifiche energetiche riguardano l’intero edificio, con prescrizioni particolarmente impegnative.
Le ristrutturazioni importanti di secondo livello interessano invece oltre il 25% della superficie disperdente lorda complessiva e non rientrano nelle condizioni previste per il primo livello. Le verifiche si concentrano sulle componenti interessate, secondo le prescrizioni applicabili.
Per queste ristrutturazioni, così come per determinati interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, la disciplina regionale mantiene, ove tecnicamente possibile, un obbligo di copertura mediante fonti rinnovabili del 15% della somma dei fabbisogni previsti per la climatizzazione invernale ed estiva.
Gli interventi di riqualificazione energetica di minore estensione sono sottoposti a prescrizioni commisurate alle opere effettivamente realizzate.
La sostituzione di componenti edilizi o impiantistici può quindi comportare verifiche specifiche senza richiedere necessariamente l’adeguamento energetico dell’intero fabbricato.
La distinzione è particolarmente rilevante negli edifici condominiali, dove il rifacimento delle facciate, la sostituzione dell’impianto centralizzato e una ristrutturazione estesa dell’involucro possono ricadere in discipline differenti.
Cosa succede agli immobili esistenti che non vengono ristrutturati
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni non comporta automaticamente l’obbligo di intervenire su tutti gli appartamenti, le abitazioni indipendenti o gli edifici commerciali già costruiti.
Un immobile esistente che non viene sottoposto a interventi soggetti ai requisiti energetici continua a essere disciplinato dagli obblighi applicabili alla propria situazione.
Le nuove prescrizioni diventano rilevanti quando vengono realizzate opere edilizie o impiantistiche comprese nell’ambito di applicazione del decreto.
Restano naturalmente gli obblighi già previsti in materia di certificazione energetica, manutenzione degli impianti e documentazione nelle operazioni immobiliari.
Questo significa che un appartamento appartenente a una classe energetica bassa non deve necessariamente essere riqualificato per il solo fatto che dal giugno 2026 sono entrate in vigore nuove regole tecniche.
La normativa contiene inoltre esclusioni ed eccezioni per alcune categorie di edifici e interventi. Per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica, ad esempio, l’applicazione di determinati requisiti può essere esclusa quando le prescrizioni comprometterebbero il carattere o l’aspetto dell’edificio, secondo le condizioni stabilite dalla disciplina.
La verifica deve comunque essere effettuata sulla specifica disposizione applicabile, perché le esclusioni dai requisiti prestazionali non coincidono necessariamente con quelle riguardanti la certificazione energetica o l’integrazione delle fonti rinnovabili.
Il ruolo del sistema CENED e del Catasto Energetico Edifici Regionale
Il sistema CENED – Certificazione Energetica degli Edifici costituisce l’infrastruttura attraverso la quale Regione Lombardia organizza le attività di certificazione energetica sul territorio.
La gestione è affidata ad ARIA S.p.A., che svolge le funzioni di Organismo regionale di accreditamento.
Tra le attività rientrano l’accreditamento dei professionisti abilitati, la gestione degli strumenti informatici utilizzati nella certificazione, i controlli sugli attestati e l’amministrazione del Catasto Energetico Edifici Regionale, identificato dalla sigla CEER.
Il catasto raccoglie gli Attestati di Prestazione Energetica registrati secondo le procedure regionali e rappresenta il riferimento per la loro emissione e gestione.
La procedura non si esaurisce quindi nella compilazione di un documento contenente la classe energetica.
Il professionista deve applicare le metodologie ammesse, predisporre l’attestato, sottoscriverlo digitalmente e completare gli adempimenti previsti dal sistema regionale.
L’APE redatto e firmato dal certificatore acquista validità attraverso il rilascio da parte dell’Organismo di accreditamento mediante il CEER, secondo le disposizioni regionali.
Il sistema CENED mette inoltre a disposizione strumenti per verificare l’accreditamento dei certificatori e software di calcolo destinati alla redazione degli attestati.
La metodologia regionale prevede l’impiego di CENED+2.0 oppure di software commerciali autorizzati a utilizzare il relativo motore di calcolo, fatti salvi i casi specifici disciplinati dalla normativa.
Attestato di Prestazione Energetica: cosa cambia per vendite e locazioni
Il decreto 6437/2026 aggiorna anche la disciplina tecnica dell’Attestato di Prestazione Energetica, senza eliminare il sistema di certificazione già utilizzato nelle compravendite e nelle locazioni.
L’APE continua a descrivere la prestazione energetica convenzionale di un edificio o di una singola unità immobiliare.
Riporta gli indicatori energetici, la classe attribuita e le ulteriori informazioni previste dal modello regionale, comprese le indicazioni sugli interventi migliorativi.
La classe energetica rappresenta il risultato di una valutazione condotta secondo condizioni standardizzate. Non coincide necessariamente con la spesa effettiva sostenuta dagli occupanti per le bollette, che dipende anche dalle abitudini di utilizzo, dalle condizioni climatiche e dai contratti di fornitura.
Nelle compravendite e nelle locazioni soggette agli obblighi previsti dalla normativa, l’attestato deve essere disponibile secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.
Le informazioni energetiche devono inoltre comparire negli annunci immobiliari nei casi previsti.
La durata massima ordinaria dell’APE è di dieci anni dalla registrazione nel Catasto Energetico Edifici Regionale, purché siano rispettate le condizioni che ne consentono il mantenimento della validità.
La validità può cessare anticipatamente in seguito a interventi che modificano la prestazione energetica dell’immobile oppure a cambiamenti della destinazione d’uso. Incidono inoltre le prescrizioni relative ai controlli di efficienza energetica degli impianti.
Non è quindi corretto presumere che tutti gli attestati già registrati debbano essere sostituiti esclusivamente perché è cambiata la normativa nel giugno 2026.
Il sistema CENED – Certificazione Energetica degli Edifici continua a consentire la gestione degli attestati esistenti, mentre i nuovi documenti devono essere predisposti secondo le procedure applicabili al momento della certificazione.
Le disposizioni transitorie e la data del titolo edilizio
Uno dei passaggi più delicati dell’aggiornamento riguarda i lavori già progettati o avviati prima del 3 giugno 2026.
Il decreto stabilisce che l’individuazione dei requisiti energetici da rispettare dipende dalla data di richiesta del titolo abilitativo relativo all’intervento.
Il nuovo decreto ministeriale del 28 ottobre 2025 trova applicazione ai titoli abilitativi richiesti a partire dal 3 giugno 2026.
La conseguenza è che un intervento avviato sotto la precedente disciplina non deve essere automaticamente riprogettato secondo tutte le nuove prescrizioni, quando ricorrono le condizioni per l’applicazione della normativa precedente.
Occorre tuttavia considerare anche la validità del titolo edilizio. Se questo è scaduto, le opere di completamento devono essere conformi alla normativa vigente al momento della richiesta del nuovo titolo.
Le disposizioni contengono inoltre una disciplina transitoria specifica per alcune procedure di calcolo risalenti al decreto regionale 5796/2009.
L’utilizzo di tale procedura era consentito, alle condizioni espressamente stabilite, soltanto fino al 2 giugno 2026, in relazione alla chiusura di lavori riferiti a determinati titoli edilizi presentati entro il 31 dicembre 2015.
Non si tratta di una facoltà generale di utilizzare indefinitamente i precedenti metodi di certificazione, ma di una previsione circoscritta a situazioni individuate dalla normativa.
Anche per questo, nei cantieri avviati negli anni precedenti, la verifica della documentazione originaria assume particolare rilievo.
La relazione tecnica energetica e gli adempimenti dei progettisti
L’aggiornamento normativo interviene anche sul lavoro dei professionisti incaricati della progettazione.
Il decreto stabilisce che i calcoli e le verifiche energetiche debbano essere riportati nella relazione tecnica prevista dalla normativa sul contenimento dei consumi energetici degli edifici, nei casi in cui il documento è richiesto.
La relazione deve consentire di verificare la conformità dell’intervento alle prescrizioni applicabili, illustrando le caratteristiche dell’involucro, degli impianti e delle soluzioni adottate per rispettare gli obblighi relativi alle fonti rinnovabili.
Il decreto regionale ha aggiornato gli allegati tecnici A, B, D, E e H, mentre ha rinviato a un successivo provvedimento la revisione formale dell’Allegato C, relativo alla relazione tecnica, in attesa del nuovo formato nazionale previsto dal decreto ministeriale del 28 ottobre 2025.
Per evitare difficoltà operative durante la transizione, Regione Lombardia ha disposto la disponibilità sul portale CENED di un modello di relazione aggiornato alle nuove prescrizioni entro il 3 giugno 2026.
La documentazione progettuale deve quindi essere predisposta considerando i requisiti sostanziali entrati in vigore, anche durante la fase di adeguamento dei modelli amministrativi.
Il sistema CENED – Certificazione Energetica degli Edifici rappresenta, sotto questo profilo, anche uno strumento di riferimento operativo per i professionisti chiamati ad applicare la disciplina regionale.
Controlli energetici e obblighi per gli edifici non residenziali
Le nuove disposizioni comprendono prescrizioni che interessano in modo specifico gli edifici destinati ad attività economiche, commerciali e di servizio.
Un esempio riguarda i sistemi di automazione e controllo degli impianti, conosciuti con la sigla BACS.
Il decreto prevede che, entro il 3 giugno 2026, gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW siano provvisti di sistemi di automazione e regolazione con classe di efficienza B o superiore, secondo la norma UNI EN ISO 52120-1.
L’obbligo è subordinato alla fattibilità tecnica e a una valutazione economica che preveda, senza considerare incentivi o agevolazioni fiscali, un tempo di ritorno semplice dell’investimento inferiore a sei anni.
Quando queste condizioni non risultano soddisfatte, la mancata installazione deve essere motivata dal progettista nella documentazione tecnica.
La prescrizione mostra come l’efficienza energetica venga affrontata anche attraverso la gestione e la regolazione degli impianti, oltre che mediante interventi sull’involucro edilizio.
Le regole considerano inoltre, in specifiche circostanze, l’integrazione delle infrastrutture necessarie alla ricarica dei veicoli elettrici, con obblighi differenziati in base alla destinazione d’uso dell’edificio e alle caratteristiche dei parcheggi.
La certificazione energetica nel quadro delle nuove prescrizioni regionali
L’aggiornamento del 2026 rende più articolato il rapporto tra progettazione energetica, utilizzo delle fonti rinnovabili e certificazione degli immobili.
Il rispetto dei requisiti minimi di un edificio e la sua classificazione energetica sono infatti due verifiche collegate, ma con finalità differenti.
La prima serve ad accertare che il progetto o l’intervento edilizio soddisfi le prescrizioni obbligatorie. La seconda descrive la prestazione energetica dell’immobile secondo una metodologia uniforme.
Il sistema CENED – Certificazione Energetica degli Edifici permette di mantenere una procedura regionale riconoscibile per la produzione degli attestati e per la registrazione dei dati, mentre le verifiche progettuali restano affidate ai professionisti e alle amministrazioni competenti secondo le rispettive attribuzioni.
Un aspetto concreto riguarda anche la possibilità, disciplinata dal decreto in condizioni specifiche, di soddisfare determinati obblighi di potenza elettrica da fonti rinnovabili mediante impianti installati presso un altro edificio situato in Lombardia.
Questa soluzione richiede il rispetto delle condizioni tecniche e amministrative previste e il consenso del proprietario dell’edificio ospitante. Il contributo energetico dell’impianto collocato altrove non viene tuttavia utilizzato per migliorare l’indice di prestazione energetica e la classe APE dell’edificio originariamente soggetto all’obbligo.
La distinzione evita di confondere l’adempimento di un requisito normativo con un miglioramento energetico effettivamente attribuibile al fabbricato certificato.
È una delle conseguenze operative della nuova disciplina: la conformità del progetto deve essere dimostrata attraverso verifiche documentabili, mentre la prestazione energetica riportata nell’attestato continua a dipendere dalle caratteristiche e dai sistemi energetici riconosciuti per l’immobile secondo il metodo di calcolo regionale.
