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Gas rinnovabile e idrogeno, ARERA avvia le nuove regole per reti e operatori

Valvola in acciaio su una tubazione industriale destinata a gas e idrogeno
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L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha avviato l’attuazione delle nuove disposizioni italiane sui mercati del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno. Il primo intervento è contenuto nella delibera 407/2026/R/com, adottata il 3 novembre 2026 e pubblicata il 5 novembre, che introduce misure regolatorie urgenti in applicazione del decreto legislativo 136/2026.

Il provvedimento interviene soprattutto sull’organizzazione delle infrastrutture energetiche, sulla pianificazione delle reti, sulla certificazione dei gestori e sulla separazione contabile delle attività. Sono questioni decisive per definire le responsabilità degli operatori e predisporre un sistema regolatorio capace di accompagnare lo sviluppo dell’idrogeno.

Le regole per gas rinnovabile e idrogeno entrano così in una nuova fase applicativa. Il quadro legislativo nazionale è già in vigore, mentre ARERA sta intervenendo sulle disposizioni di propria competenza. La deliberazione di novembre rappresenta un primo passaggio e non completa l’intera disciplina del settore.

Dal decreto legislativo 136/2026 alle prime disposizioni ARERA

Il riferimento normativo è il decreto legislativo 3 luglio 2026, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio ed entrato in vigore il 15 agosto 2026. Il testo recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva europea 2024/1788, approvata il 13 giugno 2024, dedicata alle norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno.

La direttiva fa parte del pacchetto europeo sulla decarbonizzazione dei mercati del gas, che comprende anche il regolamento UE 2024/1789. L’obiettivo è aggiornare le regole del settore, favorire l’integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni e predisporre un mercato dell’idrogeno disciplinato da principi comuni.

Il decreto italiano affronta diversi aspetti dell’organizzazione del mercato, dai diritti contrattuali dei clienti ai sistemi di misurazione, dalle condizioni per la gestione delle infrastrutture alle responsabilità degli operatori.

L’attuazione richiede però ulteriori interventi regolatori. La legge stabilisce principi, competenze e obblighi generali; l’Autorità deve disciplinare gli aspetti tecnici e organizzativi che rientrano nelle proprie attribuzioni.

La delibera 407/2026/R/com risponde a questa esigenza e concentra il primo intervento su alcune materie considerate urgenti.

Pianificazione delle reti: perché gli scenari energetici diventano centrali

Uno dei principali ambiti interessati dalle nuove regole per gas rinnovabile e idrogeno riguarda la pianificazione delle infrastrutture.

La crescita di nuove filiere energetiche richiede di valutare quali reti saranno necessarie, quali infrastrutture esistenti potranno essere adattate e quali investimenti risulteranno coerenti con l’evoluzione della domanda.

Il problema è particolarmente rilevante per l’idrogeno. A differenza del gas naturale, che dispone di un sistema infrastrutturale consolidato, il mercato dell’idrogeno deve ancora sviluppare una rete adeguata alle esigenze della produzione, del trasporto e degli utilizzatori finali.

La normativa europea prevede che la pianificazione tenga conto delle previsioni di domanda e offerta, delle possibilità di riconversione delle infrastrutture e delle interazioni con il sistema elettrico.

Gli scenari energetici costituiscono quindi una base essenziale per valutare gli investimenti nelle reti. Devono permettere di distinguere le esigenze effettive del sistema dalle ipotesi di sviluppo che non trovano ancora un corrispondente nella domanda.

ARERA aveva già affrontato il tema con la deliberazione 392/2024/R/com, dedicata agli scenari dei piani di sviluppo delle reti energetiche, e con la 170/2025/R/gas, relativa alla pianificazione della rete di trasporto del gas naturale.

Il nuovo intervento si colloca in questo percorso, ampliando l’attenzione regolatoria verso le infrastrutture dell’idrogeno e le competenze attribuite all’Autorità dal decreto legislativo 136/2026.

L’approvazione degli scenari non equivale, tuttavia, all’autorizzazione automatica di nuove opere. La realizzazione delle infrastrutture resta subordinata alle procedure e alle valutazioni previste dalla normativa applicabile.

Certificazione dei gestori e separazione delle attività

La disciplina europea attribuisce particolare rilievo all’indipendenza di chi gestisce le reti rispetto alle attività commerciali di produzione e vendita dell’energia.

Il principio è già conosciuto nel settore del gas naturale e dell’elettricità, dove la separazione delle attività, indicata con il termine tecnico unbundling, serve a limitare i conflitti di interesse e a garantire condizioni di accesso non discriminatorie alle infrastrutture.

La stessa esigenza si presenta nel mercato dell’idrogeno.

Un operatore che controlla una rete di trasporto potrebbe avere rapporti societari con imprese attive nella produzione o nella commercializzazione. Senza adeguate garanzie, questa situazione potrebbe compromettere la parità di trattamento tra i soggetti che chiedono di utilizzare l’infrastruttura.

Il decreto legislativo 136/2026 attribuisce ad ARERA nuove competenze anche sulla certificazione dei gestori delle reti dell’idrogeno.

La certificazione è uno degli strumenti attraverso i quali si verifica il rispetto dei requisiti previsti per lo svolgimento delle attività regolamentate.

La direttiva europea contempla differenti modelli di separazione, con condizioni e possibilità di deroga disciplinate dalla normativa. Non sarebbe quindi corretto interpretare le nuove disposizioni come un obbligo generalizzato per tutte le imprese energetiche di separare immediatamente ogni attività attraverso società indipendenti.

Le regole applicabili dipendono dalla tipologia di infrastruttura, dalla funzione svolta dal gestore e dal modello organizzativo ammesso.

La delibera di novembre affronta questi aspetti nella fase iniziale dell’attuazione nazionale, senza rappresentare un provvedimento di certificazione generalizzata degli operatori.

Contabilità separata e trasparenza dei costi infrastrutturali

Tra gli aspetti richiamati da ARERA compare anche la separazione contabile delle attività.

La questione assume una particolare importanza quando un gruppo industriale opera contemporaneamente nella gestione di infrastrutture elettriche, del gas naturale e dell’idrogeno.

Una contabilità adeguatamente distinta permette di individuare costi, ricavi e investimenti riconducibili alle diverse attività. Si tratta di informazioni necessarie per la vigilanza regolatoria e per la verifica delle condizioni economiche applicate ai servizi infrastrutturali.

Le nuove regole per gas rinnovabile e idrogeno devono infatti consentire di sviluppare il settore senza compromettere la trasparenza dei costi sostenuti dagli operatori.

La separazione contabile contribuisce anche a evitare che costi attribuibili a un’attività siano impropriamente trasferiti su un’altra, alterando la rappresentazione economica dei servizi.

Questo principio non implica necessariamente che ogni infrastruttura debba essere gestita da un’impresa completamente distinta dal punto di vista proprietario. La normativa europea distingue tra separazione societaria, organizzativa e contabile, prevedendo requisiti diversi a seconda delle attività interessate.

Per comprendere gli effetti concreti sugli operatori occorre quindi considerare le disposizioni applicabili e gli ulteriori interventi attuativi, senza dedurre dalla sola deliberazione l’introduzione di nuovi oneri tariffari generalizzati.

Gas rinnovabile e idrogeno: due mercati con esigenze differenti

Il quadro normativo comprende combustibili e infrastrutture che presentano caratteristiche diverse.

Nel settore del gas rinnovabile rientra, tra gli altri, il biometano, ottenuto attraverso processi di produzione e trattamento che consentono, quando sono rispettati i requisiti tecnici, l’immissione nelle reti del gas naturale.

Per questa filiera assumono particolare rilevanza le condizioni di connessione degli impianti, la capacità disponibile nelle infrastrutture e la gestione dei flussi.

L’idrogeno destinato al trasporto mediante reti dedicate presenta invece esigenze specifiche, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo dell’organizzazione del mercato.

La direttiva 2024/1788 introduce una disciplina per le infrastrutture dedicate all’idrogeno, affrontando la gestione delle reti, l’accesso ai servizi e la pianificazione degli investimenti.

Le regole per gas rinnovabile e idrogeno devono quindi essere lette considerando le differenze tra le filiere. L’inclusione dei due settori nello stesso quadro normativo europeo non comporta l’applicazione di condizioni identiche a tutte le infrastrutture.

La distinzione riguarda anche l’origine dei combustibili. Il gas rinnovabile e l’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili non coincidono automaticamente con tutti i gas e combustibili classificati a basse emissioni di carbonio. Le relative qualificazioni dipendono dai criteri normativi e dai sistemi di certificazione applicabili.

Quali disposizioni sono operative e quali restano da sviluppare

Al 6 novembre 2026, il decreto legislativo 136/2026 è già entrato in vigore e la deliberazione 407/2026/R/com risulta pubblicata da ARERA.

Occorre però distinguere tre livelli: le disposizioni legislative vigenti, le prime misure regolatorie adottate dall’Autorità e le ulteriori discipline necessarie per completare il funzionamento dei nuovi mercati.

La scheda ufficiale del provvedimento ARERA individua quattro ambiti principali di intervento: pianificazione infrastrutturale, approvazione degli scenari, certificazione dei gestori e separazione contabile.

Questi sono i settori sui quali si concentra l’avvio dell’attuazione.

Il quadro complessivo comprende anche altri aspetti, tra cui le condizioni di accesso alle infrastrutture, la regolazione economica dei servizi, la tutela dei clienti e i sistemi di misurazione. Tali materie sono affrontate dalla legislazione europea e nazionale, ma non possono essere considerate integralmente disciplinate dalla sola delibera 407/2026/R/com.

In particolare, il provvedimento non costituisce l’annuncio di un nuovo programma di incentivi per la produzione di idrogeno o biometano, né determina automaticamente nuovi contributi economici per le imprese.

Non introduce neppure, sulla base dei contenuti pubblicati nella relativa scheda istituzionale, un obbligo generalizzato per le utenze domestiche di modificare impianti, contratti o sistemi di alimentazione.

Anche l’eventuale riconversione delle infrastrutture del gas naturale per il trasporto di idrogeno richiede valutazioni tecniche, economiche e autorizzative specifiche.

Gli effetti per imprese energetiche e investitori

L’avvio della regolazione interessa soprattutto le imprese coinvolte nella gestione delle reti, nella progettazione delle infrastrutture e nello sviluppo delle filiere del gas rinnovabile e dell’idrogeno.

Per gli operatori infrastrutturali, la definizione delle responsabilità regolatorie è un elemento essenziale nella programmazione degli investimenti. Le decisioni relative a una nuova rete o alla riconversione di un’infrastruttura esistente dipendono anche dalle condizioni di esercizio, dalle regole di accesso e dalla possibilità di recuperare i costi attraverso i meccanismi consentiti.

Le imprese interessate alla produzione e all’utilizzo dell’idrogeno devono invece valutare la disponibilità futura delle infrastrutture e la coerenza dei propri progetti con gli scenari energetici adottati.

La normativa europea punta a evitare che lo sviluppo del settore proceda attraverso investimenti scollegati dalle effettive prospettive di utilizzo.

In questa prospettiva, il coordinamento tra pianificazione del gas naturale, dell’idrogeno e dell’elettricità assume un peso crescente. La produzione di idrogeno mediante elettrolisi, per esempio, può richiedere infrastrutture elettriche adeguate oltre ai sistemi necessari per il trasporto del combustibile prodotto.

La delibera ARERA interviene in una fase nella quale queste esigenze devono essere tradotte in procedure regolatorie coerenti.

Le regole per gas rinnovabile e idrogeno avranno quindi effetti progressivi, differenti a seconda delle attività esercitate e delle disposizioni attuative applicabili.

Il passaggio successivo sarà verificare come le nuove competenze dell’Autorità verranno esercitate nei singoli procedimenti, soprattutto nell’approvazione degli scenari infrastrutturali e nella certificazione dei gestori. Da tali decisioni dipenderà una parte importante delle condizioni operative con cui potranno svilupparsi le reti italiane dedicate all’idrogeno.