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Attestato di prestazione energetica (APE): cos’è e quando richiederlo

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L’attestato di prestazione energetica, noto anche come APE, è un documento all’interno del quale sono riportate le caratteristiche energetiche di un appartamento, di un’abitazione o di un edificio: esso può essere considerato come uno strumento di controllo che definisce le prestazioni energetiche – e, di conseguenza, i consumi relativi – attraverso una scala composta da lettere dell’alfabeto, da A a G in ordine decrescente di prestazioni. L’attestato di prestazione energetica deve essere rilasciato sia in caso di compravendita che in caso di locazionedi un immobile, secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici contenute nel D. M. del 26 giugno del 2015. Dal 2012, tra l’altro, gli indici di prestazione energetica devono essere inseriti negli annunci immobiliari, espressi in kwh per metro quadro all’anno.

Richiedere un attestato di prestazione energetica (APE) non è complicato, dal momento che il servizio è disponibile in qualsiasi parte d’Italia: ovviamente, è opportuno non confonderlo con l’attestato di qualificazione energetica, che ha uno scopo differente. L’APE è obbligatorio nel momento in cui si prende in affitto o si decide di comprare un immobile, ma è utile anche per aumentare il valore economico di un edificio: è chiaro, infatti, che un appartamento ad elevato risparmio energetico può essere venduto a un prezzo molto più alto rispetto a un appartamento a basso risparmio energetico, dal momento che garantirà sempre dei consumi più bassi e, quindi, delle bollette meno costose.

Cosa bisogna sapere sugli attestati di prestazione energetica

Gli attestati di prestazione energetica devono essere redatti dai cosiddetti certificatori energetici, che sono dei soggetti accreditati: in pratica, si tratta di professionisti la cui formazione è gestita, tramite leggi locali ad hoc, direttamente dalle Regioni, che si occupano anche della loro supervisione e del loro accreditamento. Nel caso in cui una Regione non abbia ancora previsto una normativa specifica in questo ambito, a essere presa in considerazione è la legge nazionale, rappresentata dal d. lgs. n. 192 del 2005.

certificatori energetici, di norma, non sono altro che tecnici abilitati alla progettazione di impianti ed edifici: in pratica, si tratta di geometri, ingegneri o architetti che effettuano un sopralluogo nell’immobile preso in considerazione per compiere un’analisi energetica, nell’ambito della quale vengono valutati i consumi, i tipi di impianti presenti, le caratteristiche delle murature, il riscaldamento degli ambienti, il raffrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda, le peculiarità degli infissi e la presenza eventuale di sistemi di produzione di energia rinnovabile.

Una volta che il sopralluogo è stato concluso, il compito di un certificatore energetico è quello di redigere il documento relativo per poi provvedere al rilascio della targa energetica, al cui interno sono comprese le caratteristiche dell’immobile; è importante che l’attestato di prestazione energetica venga consegnato al locatario o al nuovo proprietario dell’appartamento e che, in generale, venga conservato sempre insieme con il libretto della caldaia. Nel caso in cui un immobile venga venduto in assenza di questo attestato, il venditore può essere sanzionato per un importo che va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 18.000 euro. Più bassa è la sanzione prevista nel caso degli affitti: in tal caso si va dai 1.000 ai 4.000 euro. Infine, se in un annuncio immobiliare non sono riportati i parametri energetici del caso, la sanzione amministrativa può essere al massimo di 3.000 euro.